Ulteriore esonero contributivo per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale

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L’Inps, con circolare n. 24/2021, fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti connessi alla misura dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per le aziende che non richiedano trattamenti di integrazione salariale per i periodi tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

In favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, che non richiedano trattamenti di integrazione salariale per i periodi tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 (art. 12, co. 1, D.L. n. 137/2020), è riconosciuto un ulteriore esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 gennaio 2021 (art. 12, commi 14 e 15, D.L. n. 137/2020). I citati trattamenti di integrazione salariale spettano ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane (art. 1, co. 2, D.L. 14 agosto 2020, n. 104), decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalla chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza da COVID-19. La misura agevolativa, dunque, può trovare applicazione solo per coloro che abbiano astrattamente titolo ad esercitare l’opzione tra esonero e i predetti trattamenti di integrazione. In ogni caso, i trattamenti di integrazione salariale e l’esonero contributivo si pongono tra di loro in regime di alternatività, in riferimento alla medesima unità produttiva, fermo restando la possibilità di presentare domanda per ammortizzatori sociali ordinari con causali diverse da COVID-19, in concomitanza o contestualmente alla richiesta di agevolazione contributiva.

Dott. Elia Salvatore

Dott. Elia Salvatore

Consulente del lavoro

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