La Legge di Bilancio 2022, in modo inaspettato, ha introdotto importanti novità in materia di tirocini. Se non cambia nulla in ambito di tirocini curriculari, cambia del tutto la normativa inerente i tirocini extra-curriculari.
In data 21/03/2022, recependo quanto contenuto all’interno della Legge di Bilancio 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota n° 532, ridefinisce il quadro normativo e l’ambito di applicazione dei tirocini extracurriculari.
Nuove linee guida.
Innanzitutto, il comma 720 della legge di bilancio 2022, definisce il tirocinio come percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare. Secondo il successivo comma 721, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2022, il Governo e le Regioni dovranno concludere, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato/Regioni, un nuovo accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini extra-curriculari, sulla base dei seguenti criteri:
a) revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con
difficoltà di inclusione sociale;
b) individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di
partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa;
c) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all’inizio
del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
d) definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini
all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
e) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche
attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.
Regime sanzionatorio.
Alla luce dei nuovi criteri su esposti, ne consegue che anche le sanzioni in materia di tirocini “non genuini”, vengono modificate e inasprite dal successivo comma 722, secondo il quale “la mancata
corresponsione dell’indennità di cui alla lettera b) del comma 721, comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di € 1.000 a un massimo di € 6.000, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Mentre il comma 723 stabilisce, inoltre, che “il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di € 50 per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale”.