Con il nuovo decreto legge 1/2022, il Legislatore ha variato nuovamente le condizioni di accesso agli ambienti di lavoro, allargando la platea dei lavoratori che dovranno essere in possesso del green pass rafforzato per poter lavorare.
Vediamo di seguito quanto previsto dal nuovo decreto legge.
A far data dall’8 gennaio, entrata in vigore del decreto, è stato introdotto l’obbligo vaccinale anche per tutti i cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
Ciò comporta che dal prossimo 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022 tutti i lavoratori ultracinquantenni potranno accedere agli ambienti di lavoro soltanto se muniti di green pass rafforzato.
Il decreto prevede che, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 € in uno dei seguenti casi:
a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.
L’obbligo del Green Pass base viene esteso:
- dal 20 gennaio 2022: a tutti coloro che accedono ai servizi alla persona (estetiste, parrucchiere, barbieri);
- dal 1° febbraio 2022: a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (tranne quelle a carattere essenziale, che saranno definite con apposito decreto entro il 20.01.2022).
Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore privo di super Green pass per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31.03.2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso, ma senza stipendio.