Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, la legge di Bilancio relativa all’anno 2021 (articolo 1, commi dal 10 al 15, della legge n. 178/2020) rivede parzialmente l’incentivo stabile disciplinato dalla legge di Bilancio del 2018 (legge n. 205/2017).
Per i datori di lavoro privati che nel biennio 2021 – 2022 assumeranno giovani di età inferiore ai 36 anni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero trasformeranno contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato, è previsto un esonero contributivo del 100% per 36 mesi, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.
La durata dell’incentivo suindicato è aumentata a 48 mesi, qualora l’assunzione avvenga in una sede produttiva ubicata in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
L’incentivo potrà essere richiesto in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Sono esclusi i rapporti di lavoro in apprendistato, il lavoro domestico ed il contratto a tempo indeterminato intermittente (c.d. a chiamata), indipendentemente dal fatto che sia prevista l’indennità di disponibilità. Inoltre, sono esclusi tutti quei rapporti di lavoro che non hanno natura subordinata (es. contratti di collaborazione coordinata e continuativa, partita IVA, ecc.) ed i rapporti di lavoro non stabili (es. i contratti a tempo determinato e le prestazioni occasionali)