L’omessa comunicazione dell’impedimento – circostanza relativa ai rapporti interni tra azienda e proprio consulente del lavoro – esclude che la condizione di quarantena cui era sottoposto il professionista possa costituire una causa di forza maggiore idonea a giustificare il superamento del termine perentorio previsto ex lege per la presentazione dell’istanza di accesso agli ammortizzatori sociali all’Inps. Per tali ragioni, il TAR Calabria ha respinto – con sentenza n. 375 del 24 febbraio 2021 – il ricorso presentato da un’azienda contro il rigetto dell’istanza di accesso per assegno ordinario presentata tardivamente dal consulente di riferimento, costretto in regime di quarantena.
La società ricorrente ha agito per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento Inps, con il quale è stata respinta l’istanza di accesso per assegno ordinario, per mancato rispetto dei termini di presentazione. L’impresa, come tante nell’ultimo anno, era stata costretta a richiedere l’accesso agli ammortizzatori sociali per fronteggiare le difficoltà derivanti dalla pandemia, registrando sempre l’accoglimento delle relative domande.
Tuttavia, nel caso di specie, la domanda era stata rigettata poiché presentata oltre il termine ultimo fissato al 31.10.2020. La ricorrente lamenta quindi l’illegittimità della statuizione reiettiva, per violazione dell’art. 97 Cost., nonché per vizio di eccesso di potere per ingiustizia manifesta e violazione del principio di proporzionalità, stante la sussistenza di una causa di forza maggiore.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha, invece, ritenuto il ricorso infondato.