Esclusione dalla base di computo degli smart workers.

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E’ possibile escludere i dipendenti in smart working dalla base di computo dell’organico aziendale per la determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere ai sensi della legge n. 68/1999?

Non si rinviene, nella Legge n. 81/2017 che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali richiama, una disposizione che escluda espressamente i lavoratori agili dall’organico aziendale, per qualsivoglia finalità.

Peraltro, i casi di esclusione contemplati dall’articolo 4, comma 1, della Legge n. 68/1999, hanno carattere tassativo; non sono, pertanto, suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.

La tassatività è sancita dalla sentenza di Cassazione n. 2210/2016, nella quale si afferma che, in materia di determinazione della quota di riserva ai fini delle assunzioni obbligatorie, le disposizioni della legge n. 68/1999, in quanto lex specialis “avente ad oggetto la protezione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro”, prevalgono su quelle di carattere generale.

L’esigenza era di garantire una priorità applicativa alla legge n. 68/1999 anche alla luce di un complesso quadro di norme di derivazione internazionale ed europea, tutte orientate a garantire una tutela rafforzata alle persone con disabilità e ai cui principi deve dunque conformarsi l’interpretazione della normativa nazionale.

Pertanto, laddove fosse ritenuta possibile l’esclusione dal computo dell’organico aziendale dei lavoratori in smart working, in assenza di un’espressa previsione in tal senso all’interno dell’ordinamento, risulterebbe di fatto pregiudicata in modo significativo la logica inclusiva della normativa speciale sulle assunzioni obbligatorie.

Infine, sostiene il Ministero nell’interpello n. 3/2021, l’inserimento “a pieno titolo” dei lavoratori agili nell’organico aziendale appare suffragato da una ricostruzione sistematica della normativa vigente sui criteri di computo dell’organico aziendale in ambiti applicativi diversi da quello delle assunzioni obbligatorie, come in materia di integrazione salariale, che non escludono espressamente tale categoria di lavoratori ai fini della determinazione dei limiti numerici.

Sitografia: www.lavoro.gov.it

Dott. Elia Salvatore

Dott. Elia Salvatore

Consulente del lavoro

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