Anche il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione rientra nell’ambito della moratoria stabilita dalla normativa emergenziale per COVID-19. Il blocco dei licenziamenti, infatti, è finalizzato a rimandare alla fase successiva all’emergenza ogni valutazione aziendale circa l’esistenza (a quella data) di giustificati motivi oggettivi di licenziamento. E tale ragione rileva anche per il predetto licenziamento, posto che solo all’esito del superamento della crisi potrà esservi una attuale e concreta scelta del datore, in punto di organizzazione o riorganizzazione aziendale e, dunque, anche in punto di ripescaggio del lavoratore in mansioni equivalenti o inferiori (Tribunale ordinario di Ravenna, sentenza 07 gennaio 2021).