A seguito dell’intervento normativo introdotto dall’Art.2 co.1 lett.c) D. Lgs. n° 105/2022, il padre lavoratore ha diritto all’astensione dal lavoro per un periodo pari a 10 giorni, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è utilizzabile da:
- 2 mesi precedenti alla data presunta del parto;
- entro i 5 mesi successivi alla nascita.
Il padre lavoratore deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro, i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo di almeno 5 giorni.
L’indennità giornaliera è pari al 100% della retribuzione e saranno computate solo le giornate lavorative.
In caso di parto plurimo il periodo di congedo di paternità raddoppia: le giornate di congedo richiedibili saranno pari a 20 giorni e può essere richiesto anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
In ultimo, il congedo di paternità può essere richiesto e spetta anche in caso di adozione o di affido.