L’obbligo di iscrizione per il familiare coadiutore sussiste allorché la prestazione lavorativa è abituale, in quanto svolta con continuità e stabilmente e non in via straordinaria od eccezionale e prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore, restando conseguentemente esclusa ogni valutazione concernente la prevalenza del suo apporto rispetto agli altri occupati nell’azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti (Cassazione ordinanza 1760/2021).